CU CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2019
Trasmissione entro il 9 marzo; consegna entro il 31 marzo 2020
Con provvedimento n. 8932 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2020 è stato approvato il modello definitivo di Certificazione Unica - “CU 2020”, che i sostituti d’imposta devono utilizzare per certificare i redditi del 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche.
La CU ordinataria dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo è festivo), mentre la consegna cartacea della CU sintetica deve avvenire entro il 31 marzo 2020 o il 31 ottobre, se non contiene dichiarabili mediante il modello 730 precompilato (lavoro autonomo e redditi esenti).
CU per lavoro dipendente e lavoro autonomo
Con il modello CU 2020 si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2019, nonché dei dati previdenziali e assistenziali. La stessa vale ora anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.
Come in passato, l’invio telematico della CU ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati certificati con il modello 770.
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare una sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale o compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. Ogni CU sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.
In caso di operazioni straordinarie, che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:
• la situazione riferibile direttamente al sostituto d’imposta;
• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.
Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.
Novità per la CU 2020
L’art. 24 del Decreto legge numero 4 del 2019 sulla detassazione del Trattamento di Fine Servizio, Tfs, ha previsto una riduzione dell’aliquota dell’imposta determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis del Tuir, che varia in base al momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le novità fanno il loro ingresso nella CU 2020 con tre nuovi campi.
Debutta una nuova sezione dedicata ai redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia che ha previsto che tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.
Per il lavoro autonomo sul campo 6 “codice”, il numero 7 si sdoppia in due nuovi codici: 7 per indicare i redditi non soggetti a ritenuta (esempio compensi ai minimi e forfetari) e 8 per indicare i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito (esempio le anticipazioni, rimborsi, compensi a sportivi dilettantistici).
Composizione delle CU
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri:
· frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
· quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
· Certificazione Unica 2020, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La presentazione avviene solo con modalità telematica entro il 9 marzo.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
· dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
· certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
· certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La consegna è cartacea in duplice copia entro il 31 marzo, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito
La Certificazione Unica serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente, sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).
In particolare la CU serve a certificare:
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);
Ø l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c. 15, L. 449/97;
Ø l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, L. 413/91;
Ø corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4%;
Ø corrispettivi erogati e canoni incassati da intermediari immobiliari per le locazioni brevi (fino a 30 giorni), sulle quali è stata operata la ritenuta del 21%;
Ø le relative ritenute di acconto operate;
Ø le detrazioni effettuate;
Ø dati previdenziali ed assistenziali.
Si ricorda che vanno riportati nella CU anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, D.L. 98/2011.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.
Certificazione degli utili corrisposti - CUPE
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:
§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2019 hanno corrisposto utili;
§ i soggetti che nel 2019 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);
§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2019, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nonostante le somme siano state soggette a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire il recupero delle imposta pagate In Italia.
Il nuovo modello è stato aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha equiparo il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, per i quali si applica una ritenuta del 26%. Tuttavia le disposizioni previdenti continuano ad applicarsi per le distribuzioni di utili fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31/12/2022 (unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e del 26% per quelli erogati dal 1° luglio 2014 in avanti; sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40%, per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, al 49,72% per gli utili formati successivamente e fino al 31/12/2016 e poi del 58,14% per gli utili formati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo).
I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:
dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730 / Redditi PF 2020;
dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 41 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 44 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK.
Non vi è alcun obbligo di certificazione per:
O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;
O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
24/02/2020